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la
Legge
27 dicembre 2006 n. 296 istituisce (art. 1 commi 610-611)
l'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica
che subentra nelle funzioni e nei compiti già svolti
dagli IRRE e dall'INDIRE
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Chi
siamo
Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa -
regolati
dal D.P.R.
6 marzo 2001, n.190 come enti strumentali
dell'amministrazione della pubblica istruzione dotati di personalità
giuridica e autonomia amministrativa -
si occupano di ricerca in campo educativo, di formazione
in servizio, di azioni a supporto dell'autonomia scolastica.
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L'IRRE
Toscana si trova a Firenze,
in via Cesare Lombroso, 6/15
Orario estivo (1 luglio - 31
agosto), di
apertura
al pubblico:
da
lunedì a venerdì ore 9-13
Dal
1 settembre al 30 giugno l'apertura
al pubblico è
prevista:
da
lunedì a venerdì ore 9-13, martedì
e giovedì ore 14 - 17
39-055
4371711 - fax: 055 416811
posta@irre.toscana.it
posta
elettronica certificata d
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Funzioni
degli Istituti regionali di ricerca educativa
1. Gli Istituti
regionali di ricerca educativa, di seguito denominati: "I.R.R.E.",
sono enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione,
dotati di personalita' giuridica e autonomia amministrativa
e contabile, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
2. Gli I.R.R.E., nel quadro degli interventi programmati dagli
uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di
innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto
delle esigenze delle comunita' e degli enti locali e delle regioni,
svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e
alle loro reti e consorzi, nonche' agli uffici dell'amministrazione,
anche di livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in
attivita' di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito
della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento
delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa,
con le universita' e le altre agenzie formative.
3. Gli I.R.R.E.
supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo
particolare mediante:
- a) collaborazioni
e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di
programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione
in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche con
riguardo alle problematiche concernenti le minoranze linguistiche,
l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati,
l'integrazione europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- b) collaborazioni
alla costruzione di percorsi formativi per il personale della
scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta
formativa;
- c) selezione,
individuazione e comunicazione alle scuole di particolari
progetti formativi cui le stesse possono partecipare in Italia
e all'estero;
- d) partecipazione
e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio
di documentazione tra le istituzioni scolastiche;
- e) collaborazione
all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti
didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- f) approfondimento
degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con
i diversi curricoli ai fini dell'innovazione metodologica
e disciplinare.
4. Gli I.R.R.E.
si coordinano e collaborano con l'Istituto nazionale di valutazione
del sistema dell'istruzione, al fine di favorire la diffusione
delle metodologie e delle pratiche di valutazione e di autovalutazione.
5. Gli I.R.R.E.,
per il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi
anche delle competenze degli ispettori tecnici.
(art.
1 del D.P.R.
6 marzo 2001, n.190)
la
Legge
27 dicembre 2006 n. 296 istituisce (art. 1 commi 610-611)
l'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica
che subentra nelle funzioni e nei compiti già svolti
dagli IRRE e dall'INDIRE
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testo
integrale della CM n. 76 del 28.12.2006
Ministero
della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio
VIII
Circolare
n. 76
Prot. n. 11801/ORD/U08/C/Ac10
Roma, lì 28 dicembre 2006
[...]
Agli Istituti regionali di ricerca educativa
[...]
OGGETTO:
Legge finanziaria 2007.
Istituzione Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica
Com'è noto, la legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede,
all'art. 1, comma 610*,
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica, definendone le funzioni e l'articolazione della
struttura a livello centrale con sede a Firenze, e a livello
periferico in "nuclei" allocati presso gli Uffici
scolastici regionali.
Contestualmente all'istituzione dell'Agenzia, la cui organizzazione
dovrà essere definita con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, la stessa legge, al successivo comma 611*,
dispone la soppressione dell'Istituto nazionale di documentazione
per la ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali
di ricerca educativa (IRRE), demandando alla predetta Agenzia
le funzioni ed i compiti attualmente svolti dagli stessi Enti.
A
decorrere, pertanto, dal 1° gennaio 2007, data di entrata
in vigore della legge finanziaria 2007, sono da ritenersi
superati tutti gli organi di tali Enti, individuati [...]
per gli IRRE dall'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 190.
In
loro sostituzione è prevista la nomina di uno o più
Commissari straordinari da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.
[...]
* il riferimento ai commi - originariamente
indicati per errore come 611 e 612 - è stato così
rettificato con C.M.
n. 2 del 3 gennaio 2007

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